STATUTO SOCIALE
TITOLO
I: Disposizioni generali
Art.
1: Costituzione e sede
Dal 1964 è costituita un’Associazione
denominata “Circolo Micologico Giovanni Carini” di seguito semplicemente
Associazione, con sede legale in Brescia
L'Associazione è apolitica, apartitica,
senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne.
Essa è retta dal presente Statuto e
dalle norme di legge vigenti, in particolare degli Art. 36 e seguenti del
Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
L’Associazione potrà istituire sedi
secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle
sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da
apposito Regolamento.
La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art.
2: Finalità
L’Associazione persegue esclusivamente
finalità di utilità sociale, nel settore della ricerca e della conoscenza
micologica dentro un quadro di salvaguardia ambientale.
L'Associazione in particolare e a solo
titolo esemplificativo si prefigge i seguenti scopi:
·
diffondere la ricerca e la conoscenza della
micologia;
·
organizzare riunioni, corsi informativi e
specialistici di contenuto micologico, anche al fine di prevenire incidenti che
possano derivare dalla consumazione di specie tossiche;
·
divulgare le conoscenze micologiche attraverso
mostre, conferenze, dibattiti, convegni;
·
favorire la conoscenza delle branche
naturalistiche, specialmente di quelle in qualche modo legate alla micologia;
·
stabilire contatti con altre associazioni
micologiche o naturalistiche italiane e straniere, al fine di favorire scambi
di notizie, di informazioni, di materiale scientifico e di quant’altro possa
rendersi utile all’aggiornamento e al progredire delle conoscenze e della
ricerca scientifica;
·
favorire con ogni mezzo l’instaurarsi di una
coscienza ecologica improntata a un consapevole rispetto della natura in tutte
le sue manifestazioni, anche al di fuori delle strutture stesse
dell’associazione.
TITOLO
II: Soci
Art.
3: I Soci
L’iscrizione all’Associazione è aperta
a tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità e
s'impegnino per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire
all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante
la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e
l'impegno ad approvarne e ad osservarne le Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di
ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedevi entro il termine
improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale
la domanda si intende senz'altro accolta. La qualifica di Socio si acquisisce
definitivamente con il versamento della quota associativa annuale che viene
stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo
il diritto di recesso.
La quota associativa non è
trasmissibile anche in caso di morte del Socio.
I soci prestano volontariamente e
gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed
esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma
prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per
l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto
dell'Associazione, come disciplinato in apposito Regolamento.
Art.
4: Diritti e doveri dei Soci
L’adesione all’Associazione comporta
per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina
degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del
Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.
Tra i soci vige una disciplina uniforme
del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la
tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa
ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci
godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Il Socio ha diritto di partecipare
all’Assemblea e a tutte le attività programmate e di ricevere gratuitamente il
notiziario.
Il Socio ha il dovere di versare
regolarmente la quota associativa annuale e di di
osservare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, di onorare lo
spirito e il prestigio dell’Associazione, di perseguirne gli scopi, di
diffonderli e di partecipare alla vita associativa.
Art.
5: Perdita della qualifica di Socio
Il Socio può perdere tale qualifica per
uno dei seguenti motivi:
·
dimissioni recesso, senza alcun onere per il Socio;
·
mancato pagamento della quota per oltre un anno;
·
radiazione deliberata dall’Assemblea su proposta
del Consiglio per accertate violazioni delle norme statutarie ovvero per altri
gravi motivi.
L'esclusione ha effetto dopo 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
Contro tale decisione il Socio può
ricorrere ad un Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso,
l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del
Collegio stesso.
La decisione del Collegio Arbitrale è a
maggioranza e inappellabile. L'esclusione, nel caso di arbitrato, s'intende
sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.
TITOLO
III: Organi dell’Associazione
Art.
6: Organi Sociali
Organi Sociali dell’Associazione sono i
seguenti:
·
l’Assemblea Generale dei Soci;
·
il Consiglio Direttivo;
·
la Giunta Esecutiva;
·
il Presidente;
·
il Tesoriere;
·
i Revisori dei Conti
Organi operativi istituzionali sono:
·
il Segretario;
·
la Commissione Scientifica;
·
il Comitato di Redazione;
·
i Gruppi di Studio
Art.
7: Assemblea
È l’organo sovrano dell’Associazione,
alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota sociale. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del preventivo
per l’anno in corso
L’Assemblea deve essere convocata entro
il mese di aprile. Può inoltre essere convocata in sede ordinaria o
straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e
motivata al Presidente di almeno un decimo dei Soci.
Viene altresì convocata per il rinnovo
delle cariche sociali.
L'Assemblea è convocata mediante avviso
affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per
la riunione e con convocazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel
Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea
può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie
vengono convocate mediante lettera con l’ordine del giorno almeno 15 giorni
prima.
L’Assemblea è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda
convocazione con qualsiasi numero. Sono ammesse le deleghe scritte ad altro
Socio con un numero massimo di tre; non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea, costituita con la presenza
della metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei
voti dei componenti presenti.
Il Presidente dell’Assemblea è nominato
dall’Assemblea stessa.
Le decisioni dell’Assemblea vengono
prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso
di parità decide il Presidente dell’Assemblea.
Viene redatto un verbale dell’Assemblea
a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea: il verbale
viene firmato dal Presidente.
All’Assemblea spettano i seguenti
compiti:
in sede straordinaria:
·
deliberare su modifiche dello Statuto;
·
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e
su qualunque altro evento straordinario proposto dal Consiglio Direttivo.
in sede ordinaria:
·
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
·
fissare le quote associative;
·
deliberare sugli indirizzi generali
dell’associazione;
·
provvedere ogni triennio all’elezione del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. A tale scopo vengono indette
elezioni tramite votazione su apposita scheda secondo le modalità previste nel
regolamento;
·
le operazioni di voto e di scrutinio saranno
dirette e svolte dalla apposita Commissione Elettorale, i cui componenti
saranno proposti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea;
·
approva l'eventuale regolamento che disciplina lo
svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art.
8: Consiglio Direttivo
Compito del Consiglio Direttivo è
quello di attuare le delibere dell’Assemblea, predisporre i bilanci e
deliberare su problemi di carattere organizzativo, amministrativo e
patrimoniale.
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea ed è composto da 9 a 15 membri che durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. In caso di dimissioni o non accettazione dell’incarico o
comunque della perdita della qualifica di Consigliere da parte di un componente
del Consiglio, subentra automaticamente il Socio che durante l’ultima elezione
ha ottenuto il maggior numero di suffragi fra i non eletti. Il Consigliere che
perde la qualifica di Socio, automaticamente decade anche da Consigliere.
Decade dalla carica anche il Consigliere che risulta assente ingiustificato per
tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio nomina nel proprio ambito
un Presidente, un Vicepresidente, un Delegato per i rapporti con il Museo, un
Responsabile della Commissione Scientifica, un Redattore del Bollettino e un
Tesoriere. Il Consiglio nomina, anche al di fuori del proprio ambito, i membri
della Commissione Scientifica, il Segretario, il Comitato di Redazione, il
Responsabile della Biblioteca. Può nominare inoltre specifiche Commissioni di
tecnici ed esperti, con incarichi specifici; può anche decidere la costituzione
di Gruppi di studio, che agiranno secondo un regolamento che verrà redatto dal
Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, alla cui osservanza sono tenuti
tutti gli associati. Tale regolamento che può essere variato in toto o in parte
in qualsiasi momento ha lo scopo di precisare le funzioni inerenti le attività
delle Commissioni, dei Gruppi di Studio, i limiti operativi delle mansioni
attribuite ai Soci che ricoprono le cariche sociali, l’uso della Biblioteca, il
comportamento deontologico e le regole elettorali.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritiene necessario o qualora ne sia fatta richiesta da
almeno due terzi dei Consiglieri e comunque almeno due volte all’anno per
discutere in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, alle quote sociali e al
programma di massima delle attività sociali. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza
dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. In
assenza del Segretario, il Presidente designerà in sua vece uno dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale, su apposito
libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. I
verbali saranno conservati in archivio su apposito supporto cartaceo a
disposizione dei Soci.
Art.
9: La Giunta Esecutiva
Il Consiglio Direttivo nomina nel
proprio seno una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, Vice Presidente,
Tesoriere, e due Consiglieri.
La Giunta Esecutiva cura la
realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione, così come formulati
dal Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva dura in carica tre
anni.
Art.
10: Il Presidente
I compiti del Presidente sono:
dirigere l’Associazione rispondendo
della conduzione generale;
rappresentare l’Associazione di fronte
a terzi;
firmare gli atti sociali che impegnano
l’Associazione sia verso i Soci che verso l’esterno.
Il Presidente viene eletto dal
Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di dimissioni, decadenza
o impedimento viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal
Vicepresidente o da altro Consigliere prescelto dal Consiglio Direttivo.
Compie tutti gli atti previsti dal
presente statuto ed è rieleggibile.
Art.
11: Il Vicepresidente
il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio
delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova
dell'impedimento del Presidente.
Art.
12: Il Tesoriere
Ha la responsabilità della gestione dei
fondi dell’Associazione e tiene la contabilità secondo quanto stabilito dal
Consiglio Direttivo; redige i bilanci; provvede ai pagamenti regolarmente
deliberati.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo
fra i Consiglieri e dura in carica un triennio.
Art.
13: I Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di tre membri che restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il
Collegio nomina tra i suoi componenti un responsabile che ha il compito della
sorveglianza della gestione economico finanziaria e redige in merito apposita
relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I componenti del
Collegio possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto
di voto.
Art.
14: Il Segretario
Redige i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza, le pratiche ordinarie e l’archivio
dell’Associazione.
Viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Art.
15: La Commissione Scientifica
Ha il compito di organizzare,
coordinare e sovrintendere all’attività scientifica dell’Associazione, secondo
le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento.
Il Responsabile e i membri della
Commissione Scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art.
16: Il Comitato di Redazione
Sovrintende e coordina l’edizione del
Bollettino e delle altre pubblicazioni dell’Associazione.
I membri del Comitato di Redazione, la
cui attività è coordinata dal Redattore, sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art.
17: I Gruppi di Studio
Il Consiglio Direttivo può costituire
Gruppi di Studio con specifici obiettivi, il cui funzionamento sarà definito da
apposito Regolamento.
TITOLO
IV: Disposizioni
Art.
18: Anno sociale
L’esercizio sociale inizia il 1°
Gennaio e finisce il 31 Dicembre. I bilanci debbono restare depositati presso
la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e soddisfatta
dall'Associazione a spese del richiedente.
Art.
19: Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative sono gratuite;
sono ammessi rimborsi delle spese vive sostenute dai Soci nello svolgimento di
incarichi preventivamente autorizzati dal Presidente.
Art.
20: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da tutti i beni acquistati o acquisiti in suo possesso, come da
inventario e da eventuali avanzi di bilancio; il patrimonio non potrà in nessun
modo essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste nel presente
Statuto.
Tutti i beni appartenenti
all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario,
depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su
richiesta, dagli aderenti.
L'Associazione trae le proprie risorse
da:
a. quote e
contributi degli associati ;
b. eredità,
donazioni e legati;
c. contributi
dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o Istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi
dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni
liberali degli associati e di terzi;
h. entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. ogni altra
entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazioni.
Art.
21: Responsabilità
L’Associazione declina ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti di qualsiasi genere che
dovessero accadere a Soci e non Soci anche fuori dalla sede designata
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.
Art.
22: Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
23: Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in
prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale, tutto il
materiale, non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento
per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra
associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di
Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art.
24: Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di
clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi
e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di
Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio
Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da
nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così
eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et
aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta
giorni
Art.
25: Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel libro 1
del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore
******
Approvato nell’Assemblea Straordinaria
del 11.3.2013 alla presenza del Notaio Barzellotti
iscritto al Collegio Notarile di Brescia.
Registrato all’ Ufficio Territoriale di
Brescia 1, Agenzia Entrate, il 14.3.2013 al n. 2240 serie 1T.
Notaio Bruno Barzellotti
- Repertorio 91381/27675.
Sostituisce i precedenti del 31.1.1983
e 27.9.1995.