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Circolo Micologico "Giovanni Carini"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I°: Costituzione e finalità

Art. 1: Costituzione e sede

Dal 1964 è costituita un’Associazione denominata “Circolo Micologico Giovanni Carini”, con sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2: Finalità

L’Associazione persegue, senza fini di lucro e con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge) i seguenti scopi costituzionali:
a) diffondere la ricerca e la conoscenza della micologia;
b) organizzare riunioni, corsi informativi e specialistici di contenuto micologico, anche al fine di prevenire incidenti che possano derivare dalla consumazione di specie tossiche;
c) divulgare le conoscenze micologiche attraverso mostre, conferenze, dibattiti, convegni;
d) favorire la conoscenza delle branche naturalistiche, specialmente di quelle in qualche modo legate alla micologia;
e) stabilire contatti con altre associazioni micologiche o naturalistiche italiane e straniere, al fine di favorire scambi di notizie, di informazioni, di materiale scientifico e di quant’altro possa rendersi utile all’aggiornamento e al progredire delle conoscenze e della ricerca scientifica;
f) favorire con ogni mezzo l’instaurarsi di una coscienza ecologica improntata a un consapevole rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni, anche al di fuori delle strutture stesse dell’associazione.

TITOLO II°: Soci

Art. 3: I Soci

L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti; la qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale che viene stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse forme partecipative con durata inferiore all’anno; la quota associativa non è trasmissibile anche in caso di morte del Socio.
Il Consiglio direttivo può nominare, in base a meriti particolari Soci Onorari: questi sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota associativa. I Soci Onorari non hanno diritto di voto né di accesso a cariche sociali. Il Consiglio può eleggere tra i Soci Onorari un Presidente Onorario.

Art. 4: Diritti e doveri dei Soci

1) Il Socio ha diritto:
a) di partecipare all’Assemblea e a tutte le attività programmate;
b) di ricevere gratuitamente il notiziario;
c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per quant’altro di competenza dell’Assemblea
d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali dell’Associazione.

2) Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, di onorare lo spirito e il prestigio dell’Associazione, di perseguirne gli scopi, di diffonderli e di partecipare alla vita associativa.

Art. 5: Perdita della qualifica di Socio

Il Socio può perdere tale qualifica per uno dei seguenti motivi:
a) dimissioni, senza alcun onere per il Socio;
b) mancato pagamento della quota per oltre un anno;
c) radiazione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio per accertate violazioni delle norme statutarie; contro tale decisione il Socio può ricorrere a un collegio arbitrale composto dal Presidente del Circolo (o da un suo delegato), da un Socio scelto dal ricorrente, e da un altro Socio scelto di comune accordo; in mancanza di tale accordo il terzo membro sarà il Direttore del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia o un suo delegato. La decisione del collegio arbitrale è a maggioranza e inappellabile.

TITOLO III°: Organi dell’Associazione

Art. 6: Organi Sociali

Organi Sociali dell’Associazione sono:
• l’Assemblea Generale dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• i Revisori dei Conti
Organi operativi istituzionali sono:
• il Segretario
• il Tesoriere
• la Commissione Scientifica
• il Comitato di Redazione

Art. 7: Assemblea

1) È l’organo sovrano dell’Associazione, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo per l’anno in corso e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Può inoltre essere convocata in sede ordinaria o straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Soci.
2) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante lettera con l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata.
3) L’Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero. Sono ammesse le deleghe scritte ad altro Socio con un numero massimo di tre.
4) Il Presidente dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa.
5) Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di parità decide il Presidente dell’Assemblea.
6) Viene redatto un verbale dell’Assemblea a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea: il verbale viene firmato dal Presidente.
7) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede straordinaria:
- deliberare su modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su qualunque altro evento straordinario proposto dal Consiglio Direttivo.

b) in sede ordinaria:
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- fissare le quote associative;
- deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;
- provvedere ogni triennio all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. A tale scopo vengono indette elezioni tramite votazione su apposita scheda secondo le modalità previste nel regolamento; possono presentarsi candidati tutti coloro che hanno la qualifica di Socio. Le operazioni di voto e di scrutinio saranno dirette e svolte dalla apposita Commissione Elettorale, i cui componenti saranno proposti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea.

Art. 8: Consiglio Direttivo

1) Compiti del Consiglio Direttivo sono quelli di attuare le delibere dell’Assemblea, di predisporre i bilanci e di deliberare su problemi di carattere organizzativo, amministrativo e patrimoniale.
2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto (secondo quanto disposto dal Regolamento) da 9 a 15 membri che durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o di non accettazione dell’incarico o comunque della perdita della qualifica di Consigliere da parte di un componente del Consiglio, subentra automaticamente il Socio che durante l’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di suffragi fra i non eletti. Il Consigliere che perde la qualifica di Socio, automaticamente decade anche da Consigliere. Decade dalla carica anche il Consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Delegato per i rapporti con il Museo, un Responsabile della Commissione Scientifica, un Redattore del Bollettino e un Tesoriere. Il Consiglio nomina, anche al di fuori del proprio ambito, i membri della Commissione Scientifica, il Segretario, il Comitato di Redazione, il Responsabile della Biblioteca. Può nominare, inoltre, una Giunta Esecutiva, specifiche Commissioni di tecnici ed esperti, con incarichi specifici; può anche decidere la costituzione di gruppi di studio, che agiranno secondo un regolamento che costituirà parte integrante del presente Statuto. Il Consiglio ha infine la facoltà di nominare un Presidente Onorario ed eventuali Soci Onorari senza diritto di voto.
4) Il Consiglio Direttivo redige un regolamento alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati. Tale regolamento, che può essere variato in toto o in parte in qualsiasi momento, ha lo scopo di precisare le funzioni inerenti alle attività delle Commissioni, i limiti operativi delle mansioni attribuite ai Soci che ricoprono le cariche sociali, l’uso della Biblioteca, il comportamento deontologico e le regole elettorali.
5) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri e comunque almeno due volte all’anno, per discutere in ordine al consuntivo, al preventivo, alle quote sociali e al programma di massima delle attività sociali. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. In assenza del Segretario, il Presidente designerà in sua vece uno dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, i verbali saranno conservati in archivio su apposito supporto cartaceo a disposizione dei Soci.
6) In caso di nomina di una Giunta esecutiva il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto. Tale Giunta, composta da tre o cinque membri, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Art. 9: Il Presidente

1) I compiti del Presidente sono:
- dirigere l’Associazione rispondendo della conduzione generale;
- rappresentare l’Associazione di fronte a terzi;
- firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia verso i Soci che verso l’esterno.
2) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di dimissioni, decadenza o impedimento viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal Vicepresidente o da altro Consigliere prescelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10: I Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti un responsabile che ha il compito della sorveglianza della gestione economico finanziaria e redige in merito apposita relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I componenti del Collegio possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 11: Il Segretario

1) Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza, le pratiche ordinarie e l’archivio dell’Associazione.
2) Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri o anche tra i Soci e dura in carica un triennio.

Art. 12: Il Tesoriere

1) Ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione e tiene la contabilità secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
2) Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri e dura in carica un triennio.

Art. 13: La Commissione Scientifica

1) Ha il compito di organizzare, coordinare e sovrintendere all’attività scientifica dell’Associazione, secondo le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento.
2) Il Responsabile e i membri della Commissione Scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14: Il Comitato di Redazione

1) Sovrintende e coordina l’edizione del Bollettino e delle altre pubblicazioni dell’Associazione.
2) I membri del Comitato di Redazione, la cui attività è coordinata dal Redattore, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV°: Disposizioni varie

Art. 15: Anno sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre.

Art. 16: Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite; sono ammessi rimborsi delle spese vive sostenute dai Soci nello svolgimento di incarichi preventivamente autorizzati dal Presidente.


Art. 17: Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o acquisiti in suo possesso, come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio; il patrimonio non potrà in nessun modo essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Art. 18: Responsabilità

L’Associazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti di qualsiasi genere che dovessero accadere a Soci e non Soci anche fuori dalla sede designata nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 19: Sezioni staccate

Il Consiglio può decidere la costituzione di sezioni staccate dell’Associazione; il Regolamento riguardante tali sezioni forma parte integrante del presente Statuto.

Art. 20: Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione che deve essere deciso dall’Assemblea Straordinaria con i voti di almeno due terzi dei presenti, tutto il materiale di cui al precedente art. 17 sarà ceduto gratuitamente, su decisione dell’Assemblea stessa, a Ente o istituzione senza fini di lucro e con finalità compatibili con quelle dell’Associazione.


NOTA: Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea Straordinaria del 27 settembre 1995 e sostituisce quello originario a sua volta modificato e approvato nell’Assemblea del 31/01/1983.