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STATUTO SOCIALE
TITOLO I°: Costituzione e finalità
Art. 1: Costituzione e sede
Dal 1964 è costituita un’Associazione denominata “Circolo Micologico Giovanni
Carini”, con sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2: Finalità
L’Associazione persegue, senza fini di lucro e con divieto assoluto di
distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita (salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge) i seguenti scopi
costituzionali:
a) diffondere la ricerca e la conoscenza della micologia;
b) organizzare riunioni, corsi informativi e specialistici di contenuto
micologico, anche al fine di prevenire incidenti che possano derivare dalla
consumazione di specie tossiche;
c) divulgare le conoscenze micologiche attraverso mostre, conferenze, dibattiti,
convegni;
d) favorire la conoscenza delle branche naturalistiche, specialmente di quelle
in qualche modo legate alla micologia;
e) stabilire contatti con altre associazioni micologiche o naturalistiche
italiane e straniere, al fine di favorire scambi di notizie, di informazioni, di
materiale scientifico e di quant’altro possa rendersi utile all’aggiornamento e
al progredire delle conoscenze e della ricerca scientifica;
f) favorire con ogni mezzo l’instaurarsi di una coscienza ecologica improntata a
un consapevole rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni, anche al di
fuori delle strutture stesse dell’associazione.
TITOLO II°: Soci
Art. 3: I Soci
L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti; la qualifica di Socio si
acquisisce con il versamento della quota associativa annuale che viene stabilita
annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse forme partecipative con durata inferiore all’anno; la quota
associativa non è trasmissibile anche in caso di morte del Socio.
Il Consiglio direttivo può nominare, in base a meriti particolari Soci Onorari:
questi sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota associativa. I Soci Onorari
non hanno diritto di voto né di accesso a cariche sociali. Il Consiglio può
eleggere tra i Soci Onorari un Presidente Onorario.
Art. 4: Diritti e doveri dei Soci
1) Il Socio ha diritto:
a) di partecipare all’Assemblea e a tutte le attività programmate;
b) di ricevere gratuitamente il notiziario;
c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per
quant’altro di competenza dell’Assemblea
d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali
dell’Associazione.
2) Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, di
onorare lo spirito e il prestigio dell’Associazione, di perseguirne gli scopi,
di diffonderli e di partecipare alla vita associativa.
Art. 5: Perdita della qualifica di Socio
Il Socio può perdere tale qualifica per uno dei seguenti motivi:
a) dimissioni, senza alcun onere per il Socio;
b) mancato pagamento della quota per oltre un anno;
c) radiazione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio per accertate
violazioni delle norme statutarie; contro tale decisione il Socio può ricorrere
a un collegio arbitrale composto dal Presidente del Circolo (o da un suo
delegato), da un Socio scelto dal ricorrente, e da un altro Socio scelto di
comune accordo; in mancanza di tale accordo il terzo membro sarà il Direttore
del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia o un suo delegato. La decisione
del collegio arbitrale è a maggioranza e inappellabile.
TITOLO III°: Organi dell’Associazione
Art. 6: Organi Sociali
Organi Sociali dell’Associazione sono:
• l’Assemblea Generale dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• i Revisori dei Conti
Organi operativi istituzionali sono:
• il Segretario
• il Tesoriere
• la Commissione Scientifica
• il Comitato di Redazione
Art. 7: Assemblea
1) È l’organo sovrano dell’Associazione, alla quale hanno diritto di partecipare
tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea viene
convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno precedente e di quello preventivo per l’anno in corso e per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Può inoltre essere convocata in sede
ordinaria o straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta
scritta al Presidente di almeno un terzo dei Soci.
2) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante lettera con
l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata.
3) L’Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda
convocazione con qualsiasi numero. Sono ammesse le deleghe scritte ad altro
Socio con un numero massimo di tre.
4) Il Presidente dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa.
5) Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti per alzata di
mano o a scrutinio segreto; in caso di parità decide il Presidente
dell’Assemblea.
6) Viene redatto un verbale dell’Assemblea a cura di un Segretario nominato dal
Presidente dell’Assemblea: il verbale viene firmato dal Presidente.
7) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede straordinaria:
- deliberare su modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su qualunque altro evento
straordinario proposto dal Consiglio Direttivo.
b) in sede ordinaria:
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- fissare le quote associative;
- deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;
- provvedere ogni triennio all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti. A tale scopo vengono indette elezioni tramite votazione
su apposita scheda secondo le modalità previste nel regolamento; possono
presentarsi candidati tutti coloro che hanno la qualifica di Socio. Le
operazioni di voto e di scrutinio saranno dirette e svolte dalla apposita
Commissione Elettorale, i cui componenti saranno proposti dal Consiglio e
approvati dall’Assemblea.
Art. 8: Consiglio Direttivo
1) Compiti del Consiglio Direttivo sono quelli di attuare le delibere
dell’Assemblea, di predisporre i bilanci e di deliberare su problemi di
carattere organizzativo, amministrativo e patrimoniale.
2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto (secondo quanto
disposto dal Regolamento) da 9 a 15 membri che durano in carica tre anni. In
caso di dimissioni o di non accettazione dell’incarico o comunque della perdita
della qualifica di Consigliere da parte di un componente del Consiglio, subentra
automaticamente il Socio che durante l’ultima elezione ha ottenuto il maggior
numero di suffragi fra i non eletti. Il Consigliere che perde la qualifica di
Socio, automaticamente decade anche da Consigliere. Decade dalla carica anche il
Consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un
Vicepresidente, un Delegato per i rapporti con il Museo, un Responsabile della
Commissione Scientifica, un Redattore del Bollettino e un Tesoriere. Il
Consiglio nomina, anche al di fuori del proprio ambito, i membri della
Commissione Scientifica, il Segretario, il Comitato di Redazione, il
Responsabile della Biblioteca. Può nominare, inoltre, una Giunta Esecutiva,
specifiche Commissioni di tecnici ed esperti, con incarichi specifici; può anche
decidere la costituzione di gruppi di studio, che agiranno secondo un
regolamento che costituirà parte integrante del presente Statuto. Il Consiglio
ha infine la facoltà di nominare un Presidente Onorario ed eventuali Soci
Onorari senza diritto di voto.
4) Il Consiglio Direttivo redige un regolamento alla cui osservanza sono tenuti
tutti gli associati. Tale regolamento, che può essere variato in toto o in parte
in qualsiasi momento, ha lo scopo di precisare le funzioni inerenti alle
attività delle Commissioni, i limiti operativi delle mansioni attribuite ai Soci
che ricoprono le cariche sociali, l’uso della Biblioteca, il comportamento
deontologico e le regole elettorali.
5) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritiene necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei
Consiglieri e comunque almeno due volte all’anno, per discutere in ordine al
consuntivo, al preventivo, alle quote sociali e al programma di massima delle
attività sociali. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio
Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in
assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. In assenza del Segretario, il
Presidente designerà in sua vece uno dei presenti. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo sarà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della seduta, i verbali saranno conservati in archivio su apposito
supporto cartaceo a disposizione dei Soci.
6) In caso di nomina di una Giunta esecutiva il Presidente e il Vicepresidente
ne fanno parte di diritto. Tale Giunta, composta da tre o cinque membri, può
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo
alla prima riunione successiva.
Art. 9: Il Presidente
1) I compiti del Presidente sono:
- dirigere l’Associazione rispondendo della conduzione generale;
- rappresentare l’Associazione di fronte a terzi;
- firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia verso i Soci che
verso l’esterno.
2) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni;
in caso di dimissioni, decadenza o impedimento viene sostituito fino alla
scadenza del mandato dal Vicepresidente o da altro Consigliere prescelto dal
Consiglio Direttivo.
Art. 10: I Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che restano in
carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti
un responsabile che ha il compito della sorveglianza della gestione economico
finanziaria e redige in merito apposita relazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea. I componenti del Collegio possono prendere parte alle riunioni
del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art. 11: Il Segretario
1) Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la
corrispondenza, le pratiche ordinarie e l’archivio dell’Associazione.
2) Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri o anche tra i Soci e
dura in carica un triennio.
Art. 12: Il Tesoriere
1) Ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione e tiene la
contabilità secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
2) Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri e dura in carica un
triennio.
Art. 13: La Commissione Scientifica
1) Ha il compito di organizzare, coordinare e sovrintendere all’attività
scientifica dell’Associazione, secondo le modalità di attuazione stabilite dal
Regolamento.
2) Il Responsabile e i membri della Commissione Scientifica sono nominati dal
Consiglio Direttivo.
Art. 14: Il Comitato di Redazione
1) Sovrintende e coordina l’edizione del Bollettino e delle altre pubblicazioni
dell’Associazione.
2) I membri del Comitato di Redazione, la cui attività è coordinata dal
Redattore, sono nominati dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV°: Disposizioni varie
Art. 15: Anno sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre.
Art. 16: Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative sono gratuite; sono ammessi rimborsi delle spese
vive sostenute dai Soci nello svolgimento di incarichi preventivamente
autorizzati dal Presidente.
Art. 17: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o
acquisiti in suo possesso, come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio;
il patrimonio non potrà in nessun modo essere utilizzato per finalità diverse da
quelle previste nel presente Statuto.
Art. 18: Responsabilità
L’Associazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali
incidenti di qualsiasi genere che dovessero accadere a Soci e non Soci anche
fuori dalla sede designata nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.
Art. 19: Sezioni staccate
Il Consiglio può decidere la costituzione di sezioni staccate dell’Associazione;
il Regolamento riguardante tali sezioni forma parte integrante del presente
Statuto.
Art. 20: Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione che deve essere deciso dall’Assemblea
Straordinaria con i voti di almeno due terzi dei presenti, tutto il materiale di
cui al precedente art. 17 sarà ceduto gratuitamente, su decisione dell’Assemblea
stessa, a Ente o istituzione senza fini di lucro e con finalità compatibili con
quelle dell’Associazione.
NOTA: Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea Straordinaria del 27
settembre 1995 e sostituisce quello originario a sua volta modificato e
approvato nell’Assemblea del 31/01/1983.