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Circolo Micologico "Giovanni Carini"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: Disposizioni generali

 

Art. 1: Costituzione e sede

 

Dal 1964 è costituita un’Associazione denominata “Circolo Micologico Giovanni Carini” di seguito semplicemente Associazione, con sede legale in Brescia

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti, in particolare degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2: Finalità

 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nel settore della ricerca e della conoscenza micologica dentro un quadro di salvaguardia ambientale.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge i seguenti scopi:

·      diffondere la ricerca e la conoscenza della micologia;

·      organizzare riunioni, corsi informativi e specialistici di contenuto micologico, anche al fine di prevenire incidenti che possano derivare dalla consumazione di specie tossiche;

·      divulgare le conoscenze micologiche attraverso mostre, conferenze, dibattiti, convegni;

·      favorire la conoscenza delle branche naturalistiche, specialmente di quelle in qualche modo legate alla micologia;

·      stabilire contatti con altre associazioni micologiche o naturalistiche italiane e straniere, al fine di favorire scambi di notizie, di informazioni, di materiale scientifico e di quant’altro possa rendersi utile all’aggiornamento e al progredire delle conoscenze e della ricerca scientifica;

·      favorire con ogni mezzo l’instaurarsi di una coscienza ecologica improntata a un consapevole rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni, anche al di fuori delle strutture stesse dell’associazione.

 

 

TITOLO II: Soci

 

Art. 3: I Soci

 

L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità e s'impegnino per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e ad osservarne le Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedevi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. La qualifica di Socio si acquisisce definitivamente con il versamento della quota associativa annuale che viene stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

La quota associativa non è trasmissibile anche in caso di morte del Socio.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato in apposito Regolamento.

 

Art. 4: Diritti e doveri dei Soci

 

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Il Socio ha diritto di partecipare all’Assemblea e a tutte le attività programmate e di ricevere gratuitamente il notiziario.

Il Socio ha il dovere di versare regolarmente la quota associativa annuale e di di osservare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, di onorare lo spirito e il prestigio dell’Associazione, di perseguirne gli scopi, di diffonderli e di partecipare alla vita associativa.

 

Art. 5: Perdita della qualifica di Socio

 

Il Socio può perdere tale qualifica per uno dei seguenti motivi:

·      dimissioni recesso, senza alcun onere per il Socio;

·      mancato pagamento della quota per oltre un anno;

·      radiazione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio per accertate violazioni delle norme statutarie ovvero per altri gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Contro tale decisione il Socio può ricorrere ad un Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

La decisione del Collegio Arbitrale è a maggioranza e inappellabile. L'esclusione, nel caso di arbitrato, s'intende sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.

 

 

TITOLO III: Organi dell’Associazione

 

Art. 6: Organi Sociali

 

Organi Sociali dell’Associazione sono i seguenti:

·      l’Assemblea Generale dei Soci;

·      il Consiglio Direttivo;

·      la Giunta Esecutiva;

·      il Presidente;

·      il Tesoriere;

·      i Revisori dei Conti

 

Organi operativi istituzionali sono:

·      il Segretario;

·      la Commissione Scientifica;

·      il Comitato di Redazione;

·      i Gruppi di Studio

 

Art. 7: Assemblea

 

È l’organo sovrano dell’Associazione, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del preventivo per l’anno in corso

L’Assemblea deve essere convocata entro il mese di aprile. Può inoltre essere convocata in sede ordinaria o straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata al Presidente di almeno un decimo dei Soci.

Viene altresì convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con convocazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate mediante lettera con l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero. Sono ammesse le deleghe scritte ad altro Socio con un numero massimo di tre; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita con la presenza della metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Il Presidente dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa.

Le decisioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di parità decide il Presidente dell’Assemblea.

Viene redatto un verbale dell’Assemblea a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea: il verbale viene firmato dal Presidente.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede straordinaria:

·      deliberare su modifiche dello Statuto;

·      deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su qualunque altro evento straordinario proposto dal Consiglio Direttivo.

in sede ordinaria:

·      deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;

·      fissare le quote associative;

·      deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;

·      provvedere ogni triennio all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. A tale scopo vengono indette elezioni tramite votazione su apposita scheda secondo le modalità previste nel regolamento;

·      le operazioni di voto e di scrutinio saranno dirette e svolte dalla apposita Commissione Elettorale, i cui componenti saranno proposti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea;

·      approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

 

Art. 8: Consiglio Direttivo

 

Compito del Consiglio Direttivo è quello di attuare le delibere dell’Assemblea, predisporre i bilanci e deliberare su problemi di carattere organizzativo, amministrativo e patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 9 a 15 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o non accettazione dell’incarico o comunque della perdita della qualifica di Consigliere da parte di un componente del Consiglio, subentra automaticamente il Socio che durante l’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di suffragi fra i non eletti. Il Consigliere che perde la qualifica di Socio, automaticamente decade anche da Consigliere. Decade dalla carica anche il Consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Delegato per i rapporti con il Museo, un Responsabile della Commissione Scientifica, un Redattore del Bollettino e un Tesoriere. Il Consiglio nomina, anche al di fuori del proprio ambito, i membri della Commissione Scientifica, il Segretario, il Comitato di Redazione, il Responsabile della Biblioteca. Può nominare inoltre specifiche Commissioni di tecnici ed esperti, con incarichi specifici; può anche decidere la costituzione di Gruppi di studio, che agiranno secondo un regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati. Tale regolamento che può essere variato in toto o in parte in qualsiasi momento ha lo scopo di precisare le funzioni inerenti le attività delle Commissioni, dei Gruppi di Studio, i limiti operativi delle mansioni attribuite ai Soci che ricoprono le cariche sociali, l’uso della Biblioteca, il comportamento deontologico e le regole elettorali.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri e comunque almeno due volte all’anno per discutere in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, alle quote sociali e al programma di massima delle attività sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. In assenza del Segretario, il Presidente designerà in sua vece uno dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale, su apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. I verbali saranno conservati in archivio su apposito supporto cartaceo a disposizione dei Soci.

 

Art. 9: La Giunta Esecutiva

 

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, e due Consiglieri.

La Giunta Esecutiva cura la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione, così come formulati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni.

 

Art. 10: Il Presidente

 

I compiti del Presidente sono:

dirigere l’Associazione rispondendo della conduzione generale;

rappresentare l’Associazione di fronte a terzi;

firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia verso i Soci che verso l’esterno.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di dimissioni, decadenza o impedimento viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal Vicepresidente o da altro Consigliere prescelto dal Consiglio Direttivo.

Compie tutti gli atti previsti dal presente statuto ed è rieleggibile.

 

Art. 11: Il Vicepresidente

 

il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

 

Art. 12: Il Tesoriere

 

Ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione e tiene la contabilità secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; redige i bilanci; provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri e dura in carica un triennio.

 

Art. 13: I Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti un responsabile che ha il compito della sorveglianza della gestione economico finanziaria e redige in merito apposita relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I componenti del Collegio possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

 

Art. 14: Il Segretario

 

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza, le pratiche ordinarie e l’archivio dell’Associazione.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 15: La Commissione Scientifica

 

Ha il compito di organizzare, coordinare e sovrintendere all’attività scientifica dell’Associazione, secondo le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento.

Il Responsabile e i membri della Commissione Scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 16: Il Comitato di Redazione

 

Sovrintende e coordina l’edizione del Bollettino e delle altre pubblicazioni dell’Associazione.

I membri del Comitato di Redazione, la cui attività è coordinata dal Redattore, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17: I Gruppi di Studio

 

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Studio con specifici obiettivi, il cui funzionamento sarà definito da apposito Regolamento.

 

 

TITOLO IV: Disposizioni

 

Art. 18: Anno sociale

 

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e finisce il 31 Dicembre. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Art. 19: Gratuità delle cariche

 

Tutte le cariche associative sono gratuite; sono ammessi rimborsi delle spese vive sostenute dai Soci nello svolgimento di incarichi preventivamente autorizzati dal Presidente.

 

Art. 20: Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o acquisiti in suo possesso, come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio; il patrimonio non potrà in nessun modo essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

L'Associazione trae le proprie risorse da:

a.      quote e contributi degli associati ;

b.     eredità, donazioni e legati;

c.      contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d.     contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e.      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f.       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g.     erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h.     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i.       ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazioni.

 

Art. 21: Responsabilità

 

L’Associazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti di qualsiasi genere che dovessero accadere a Soci e non Soci anche fuori dalla sede designata nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.

 

Art. 22: Avanzi di gestione

 

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 23: Scioglimento dell’Associazione

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale, tutto il materiale, non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

 

Art. 24: Clausola compromissoria

 

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

 

Art. 25: Legge applicabile

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore

 

 

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Approvato nell’Assemblea Straordinaria del 11.3.2013 alla presenza del Notaio Barzellotti iscritto al Collegio Notarile di Brescia.

Registrato all’ Ufficio Territoriale di Brescia 1, Agenzia Entrate, il 14.3.2013 al n. 2240 serie 1T.

Notaio Bruno Barzellotti - Repertorio 91381/27675.

Sostituisce i precedenti del 31.1.1983 e 27.9.1995.